Novità nei decreti attuativi del jobs act disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (decreto legislativo - esame definitivo).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall'entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Con l'intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all'elusione anche l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.
Mansioni – Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001), purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni «equivalenti», a mansioni, cioè, che implicano l'utilizzo della medesima professionalità. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale (due casi normativamente previsti) e negli altri casi individuati dai contratti collettivi (norma aperta alla contrattazione ma non è chiara fino a quale livello< ad una prima lettura sembra anche a livello aziendale>) l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene inoltre prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta” (ovvero in sede di conciliazione), tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Vengono confermate le
seguenti tipologie:
- Contratto a tempo determinato
cui non sono apportate modifiche sostanziali.
- Contratto di somministrazione - Per il contratto di
somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede
un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando
al contempo un limite percentuale all'utilizzo calcolato sul totale dei
dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
- Contratto a chiamata – Viene confermata anche
l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del
contratto.
- Lavoro accessorio (voucher) – Viene elevato il tetto
dell’importo per il lavoratore fino a 7.000
euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta
la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da
un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare
il voucher solo in via telematica, dall'altro che debba comunicare
preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale
del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco
temporale di 30 giorni.
- Apprendistato – Con la
revisione della disciplina dell'apprendistato per la qualifica e per il
diploma - che ora assume la nuova denominazione di «apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» - nonché
dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il
conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di
istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche
attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Si intende, inoltre,
rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora non
hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese.
Recependo, poi, la volontà espressa dal Governo nel disegno di legge
«Scuola» lo schema prevede che possano accedere all'apprendistato, di
durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici
statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore.
- Part-time – Vengono definiti i
limiti e le modalità con cui, più in assenza di previsioni al proposito
del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore
lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di
lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole
elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione
dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la
variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o
misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva
della retribuzione pari al 15 per cento per le ore di cui è variata la
collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità,
per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità
di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del
congedo parentale.
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