venerdì 30 giugno 2017

30-06-2017 Tax Day


Oggi il «Tax Day», la carica dei settantasette tributi Il grosso dei versamenti viene da saldo 2016 e acconto 2017 di Irpef, Ires e Irap.

Poi le scadenze di luglio-  Irpef, addizionali, cedolare secca, ritenute, Iva, Ires, Irap, una marea di imposte sostitutive e poi, ancora, dichiarazioni e comunicazioni sostitutive.

Sono 77, tra versamenti e altri atti, gli adempimenti fiscali in scadenza oggi. Nonostante lo sdoppiamento delle scadenze, che prima erano unificate con quelle di Imu e Tasi (il 16 giugno), le incombenze del Tax Day di fine giugno restano numerosissime. E assai rilevanti dal punto di vista del gettito: secondo Il Sole 24 Ore dai versamenti di oggi sono attesi nelle casse dello Stato oltre 6o miliardi di euro. Il grosso verrà dal saldo 2016 e dall'acconto per il 2017 di Irpef, Ires e Irap, con relative addizionali regionali e comunali.

La scadenza di oggi riguarda anche gli adeguamenti agli studi di settore, il ravvedimento annuale con le sanzioni ridotte, la presentazione della dichiarazione 730 cartacea agli uffici postali, l'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata, ma non alla ritenuta alla fonte. Oggi è anche il termine per il versamento dell'Ivie e dell'Ivafe, cioè delle imposte, rispettivamente, sugli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero. Ed è tempo di passare alla cassa anche per i lavoratori autonomi che aderiscono al regime dei «minimi» (si versa il 5% che assorbe anche l'Iva) o a quello forfettario agevolato (il 15%).

Per le associazioni sportive dilettantistiche. gli enti di ricerca e quelli del volontariato che concorrono al riparto del 5 per mille dell'Irpef, il 3o giugno è la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive. Ma è anche il termine entro il quale i cittadini possono comunicare all'Agenzia delle Entrate il non possesso di un apparecchio televisivo, ed evitare il pagamento del canone Rai per il secondo semestre dell'anno.

Entro luglio cadono altri appuntamenti fiscali decisivi. La dichiarazione dei redditi precompilata potrà essere inviata all'Agenzia entro il 24 luglio, mentre entro la fine del mese si potrà aderire alla dichiarazione volontaria dei redditi all'estero (la Voluntary Disclosure bis). Il 31 luglio è atteso anche il pagamento delle prime rate (o uniche) delle cartelle di Equitalia rottamate.

Il primo luglio, Equitalia  sarà assorbita dall'Agenzia delle Entrate. Ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto che approva il nuovo Stato dell'Agenzia-Riscossione, affidata alla guida di Ernesto Maria Rullini.

giovedì 18 giugno 2015

Novità nei decreti attuativi del jobs act disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (decreto legislativo - esame definitivo).


Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva,  un decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall'entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Con l'intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all'elusione anche l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.

Mansioni – Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001), purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni «equivalenti», a mansioni, cioè, che implicano l'utilizzo della medesima professionalità. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale (due casi normativamente previsti) e negli altri casi individuati dai contratti collettivi (norma aperta alla contrattazione ma non è chiara fino a quale livello< ad una prima lettura sembra anche a livello aziendale>) l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene inoltre prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta” (ovvero in sede di conciliazione), tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Vengono confermate le seguenti tipologie:

  1. Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
  2. Contratto di somministrazione - Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all'utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
  3. Contratto a chiamata – Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
  4. Lavoro accessorio (voucher) – Viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall'altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.
  5. Apprendistato – Con la revisione della disciplina dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma - che ora assume la nuova denominazione di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» - nonché dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Si intende, inoltre, rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese. Recependo, poi, la volontà espressa dal Governo nel disegno di legge «Scuola» lo schema prevede che possano accedere all'apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
  6. Part-time – Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, più in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 15 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

lunedì 11 marzo 2013

E dopo un anno...

…come era prevedibile il paese si è inabissato, ma sono ormai passati quindici giorni da quando lo tsunami Grillo si è abbattuto sulla scena politica italiana.
La grande novità è che per la prima volta le elezioni politiche nazionali cambiano radicalmente gli scenari amministrativi locali.
Certamente questa legislatura amministrativa arriverà al termine così come stabilito dalla normativa vigente, ma è altrettanto vero che l'attuale consiglio comunale non rispecchia quello dell'elettorato locale.
Infatti, il partito che rappresento non è più la forza di minoranza relativa, ma questo ruolo spetta ora ai "Grillini" che certamente si stanno organizzando e leccando i baffi in vista delle elezioni amministrative del 2014.
L'elettorato emiliano romagnolo del PDL si è dimostrato infatti molto più "maturo", da un punto di vista politico e civico, di quello di altre zone d'Italia, orientando le proprie preferenze in particolare sul Movimento a Cinque Stelle, che ha, tra l'altro, drenato parecchi voti anche alla forza di maggioranza (prima assoluta) del PD, portando queste insegne, per la prima volta, sotto il 50%.
Proprio questo scenario cambia sostanzialmente gli equilibri in vista delle prossime elezioni ed è questo il motivo che spinge il partito democratico nazionale alla ricerca di un accordo con il movimento rappresentato dal Comico Beppe Grillo, per poter governare almeno un paio d'anni.
Se non riuscirà a trovare questo punto d'incontro, molto probabilmente il partito democratico in Emilia Romagna perderà parecchie amministrazioni locali a favore del M5S, che tenterà di sfruttare la scia del trionfo alle elezioni nazionali per accattivarsi le preferenze degli elettori che sono delusi dal centro destra e dal centro sinistra, oltre a quelli che vedono, in questa forza dirompente, un'occasione per ritornare a votare.
Per quanto riguarda il risultato elettorale locale del PDL, il messaggio che ci hanno lanciato i nostri ex simpatizzanti è stato quello di informarci cortesemente che non hanno gradito la presenza in Lista di alcuni paracadutati Eccellenti,
Totalmente svincolati dal territorio, come Brambilla e, soprattutto, Franco Carraro, visto dalla maggioranza (a mio parere più che giustamente) come il carnefice del Bologna Calcio, oltre a non aver gradito proprio per niente alcuni atteggiamenti dei leaders Nazionali e Locali e la presenza in alcune liste di personaggi per lo meno discutibili. A questi elettori non posso certamente dare torto. Anzi!
Senza piangersi addosso, bisogna prendere atto che il nostro elettorato non ci ritiene oggi credibili come guida del governo Nazionale, nonostante la quantità di voti raccolti alle ultime consultazioni sia di gran lunga ben superiore a quella che era nelle previsioni pre-elettorali. Questo risultato (che certamente non ci fa gioire) va letto in sintonia con l'altra grande sorpresa di questa tornata elettorale:
Il PD anche questa volta è riuscito a perdere le elezioni dopo 18 anni di governo Berlusconi e un anno di devastazione del governo “tecnico” Monti.... Una missione davvero impossibile!
Debbo spezzare una lancia anche a favore di coloro i quali hanno deciso, prima delle elezioni, di lasciare il partito, non ritenendo giusto militare nelle fila di un'organizzazione insieme a certi candidati, poiché a livello di politica locale molti cittadini invertono il rapporto di eletto/rappresentato con quello della politica nazionale; infatti, non è cosa rara che si venga approcciati da qualche simpatizzante col dire che si rappresenta il Presente a livello territoriale, quando è esattamente il contrario (Berlusconi non vota a Sasso, ma noi votiamo per lui a livello nazionale), solo che l'informazione e la ribalta nazionale tendono a sovvertire l'ordine delle cose. Per certi versi è assai duro essere visti (pur non essendolo) rappresentanti di certi figure del partito che hanno coperto le cronache di tutti i giornali con sottrazioni o condotte perlomeno criticabili. Anche in questa tornata elettorale, pur avendo fatto accomodare qualche "Onorevole" non proprio tale, non abbiamo brillato per scelta Curriculare!
Il PDL deve ripartire da qui, dal 14 % circa, da una politica  locale totalmente trascurata dal livello organizzativo regionale e nazionale ed affidata alla volontà ed all'impegno dei referenti provinciali, dei singoli sui territori comunali, nonché alle loro povere tasche (dove sono finiti i 137 milioni annui di rimborso elettorale?), dalla promozione di quelle figure (che ci sono...) che hanno alta professionalità e che prestano la loro opera solo per il bene delle comunità in cui operano. Occorre recuperare i risultati del sondaggio di Alfano del maggio 2012, in cui tutti avevano indicato come un errore imperdonabile l'appoggio al governo Monti, che avrebbe solo aumentato la pressione fiscale, ma che non avrebbe trovato nessuna soluzione ai problemi di occupazione (in particolare giovanile), formazione professionale, semplificazione  della burocrazia statale, riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e sul reddito delle società.
Da qui bisogna ripartire e lo farà senza di me.

p.s. nel 2008 ero a Bologna al primo VDAY e firmai per i tre referendum "Parlamento pulito", dimenticati cinque anni in un cassetto del Senato poi decaduti...

sabato 24 marzo 2012

NUOVA RIFORMA DEL LAVORO-ANALISI SOMMARIA DEL DISEGNO

 1) Contratto a tempo determinato. Sul punto si prevedono due tipi di interventi:
a) Aumento del costo del lavoro, per cui un’azienda che si trova a dover pagare un maggior onere contributivo durante il periodo di lavoro a termine, salvo ad essere ricompensata mediante la restituzione del maggiore aggravio sostenuto se in un secondo momento trasformi il contratto rendendo stabile il rapporto di lavoro. La riforma prevede che la nuova disposizione debba applicarsi a tutti i rapporti a termine, salvo quelli avviati per ragioni sostitutive. Qui bisogna evidenziare di come il maggior costo del lavoro non possa riguardare le aziende stagionali per le quali il contratto a tempo determinato rappresenta un aspetto fisiologico e non patologico,  rilevando che l’aumento (immediato) dei costi del lavoro, sebbene miri ad una compensazione per effetto del bonus da conversione (futuro), non è tuttavia una misura ideale ed efficiente per il rilancio occupazionale, soprattutto nell’attuale contingenza del mercato del lavoro;
b) Termini per impugnare la legittimità del termine. Sul punto vengono eliminate le recenti novità introdotte dal cd. collegato lavoro (L. 183/2010) in materia di tempi e modalità per la contestazione della legittimità del termine apposto al contratto. Il Governo propone, in luogo dei 60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale e 270 per il ricorso al giudice, un unico termine di 9 mesi entro cui proporre il ricorso giudiziale.  Mi sembra di capire che, poiché il termine di decadenza si applica a ciascuna conclusione di contratto, il lavoratore, con la speranza di ottenere un altro contratto a termine (ovvero la stabilizzazione del rapporto), rinuncerebbe il più delle volte ad esercitare un proprio diritto per rincorrere tale speranza. La soluzione ipotizzata, pertanto, non vale a risolvere un problema preesistente che può al limite risultare affievolito dal più ampio termine concesso, ma certo non eliminato e cozzando contro l’intento del legislatore precedente di sgravare le aule di procedimenti, che così sarebbero tutti riportati in tribunale!
Inoltre, per evitare distorsioni, in caso di successioni del contratto che si hanno all’interno di un periodo predeterminato, sarebbe necessario a mio avviso imputare la decorrenza dei termini  riferita all’ultimo contratto a termine stipulato tra le parti e non a ciascun contratto.

2) Contratto di apprendistato. Il Governo ritiene di modificare il Testo Unico vigente nei seguenti modi:
a) introduzione di un limite percentuale di conferme per avviare nuovi rapporti, secondo la previsione di norme già viste nel contratto di formazione e lavoro e nel contratto di inserimento; mi risulta che molti contratti collettivi già prevedevano questa disposizione, quindi non è strategica;
b) presenza obbligatoria del tutor eliminando la figura del «referente»;  vernissage nominalistico e senza contenuto definito;
c) durante il periodo di preavviso, che si protrae dopo il periodo di formazione, si applica sempre la
disciplina dell’apprendistato;
d) infine, fin quando non sarà operativo il libretto formativo, la registrazione della formazione è sostituita da una dichiarazione del datore di lavoro.
Se l’Apprendistato è considerato da questo Governo il principale contratto per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, le modifiche apportate all’apprendistato appaiono insignificanti o nominalistiche e non sembrano cogliere i reali nodi problematici della relativa disciplina. Se si considera che negli anni passati un tale contratto non ha dato impulso all’occupazione dei giovani, non si comprende come possa funzionare per il futuro l’attuale impianto in assenza di modifiche sostanziali. Il Governo, infatti, si limita a prevedere modifiche poco incisive, senza toccare, ad esempio, le norme in tema di competenze a erogare la formazione oggi molto complicate per i datori di lavoro, alternandosi in vario modo tra Regioni, Provincie e contratti collettivi.
Gli stessi standard formativi da emanarsi determinano incertezze che scoraggiano il datore di lavoro dall’utilizzare la tipologia contrattuale in oggetto, poiché le sanzioni in caso di contratto errato (o errata configurazione) sono molto rilevanti ed a volte micidiali per l’impresa.

3) Contratto a tempo parziale, intermittente e accessorio.
Per queste tre tipologie contrattuali il Governo intende introdurre nuovi obblighi amministrativi a carico dei datori di lavoro, innescando un’altra contraddizione evidente  vista l’approvazione di un decreto legge in tema di semplificazioni per rendere il «Sistema Italia» meno burocratico in concomitanza ad una previsione di riforma del mercato del lavoro che, invece, introduce nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro. Grave lacuna di tale riforma, a mio avviso, è che  manca del tutto l’attenzione ai tempi di vita e di lavoro/famiglia delle lavoratrici madri e lavoratori/padri; in questo senso lo sviluppo del “vecchio” contratto di part-time potrebbe essere uno strumento di composizione della discrasia.
Qui, Governo bocciato alla grande (una piccola vendetta nei confronti dei Professori…)

4) Contratto a progetto. Con riguardo a tale tipologia di contratto le modifiche proposte attraversano i seguenti aspetti:
a) il progetto non può essere la riproduzione dell’oggetto sociale dell’azienda, come più volte ribadito dalla giurisprudenza;
b) eliminazione del «programma» di lavoro;
c) presunzione relativa (pecca non casuale…rispetto a quella assoluta che avrebbe stroncato le distorsioni di oggi..) di subordinazione se la stessa attività in azienda è svolta anche da lavoratori subordinati;
d) impossibilità di recedere anticipatamente rispetto al termine se non per giusta causa, impossibilità del lavoratore a proseguire il rapporto e cessazione del progetto;
e) previsione di una norma di interpretazione autentica (art. 69 del D.Lgs. 276/2003), per cui la mancanza o illegittimità del progetto configura una presunzione assoluta di lavoro subordinato;
f) aumento dei contributi previdenziali.
Sono  modifiche, qui sì, incisive ma che potrebbero dar luogo ad un aumento di contenzioso, soprattutto con gli Organi di Controllo.
Molto  più efficace  sarebbe l’eliminazione della convenienza contrattuale equiparando il carico contributivo delle collaborazioni con quella dei lavoratori subordinati; anche qui svista non casuale…

5) Associazione in partecipazione. Il Governo propone al riguardo le seguenti modifiche:
a) circoscrivere l’associazione solo nelle realtà aziendali fino a 5 addetti compreso l’associante (sono escluse le associazioni nell’ambito familiare e quelle aventi elevato contenuto professionale);
b) previsione di effettiva partecipazione agli utili e di consegna del rendiconto, secondo principi già
affermati dalla giurisprudenza;
c) introduzione di un numero limitato di associazioni in partecipazione da avviare in azienda;
d) presunzione relativa (qui condivisibile.. ma su numeri assoluti risibili..) di subordinazione in mancanza dei requisiti;
e) aumento dei contributi previdenziali;
Queste  “restrizioni”  rischiano di annullare una delle poche fattispecie contrattuali  che OGGI consentono di stimolare la produttività aziendale attraverso un “genuino” rapporto associativo. Circoscrivere il contratto solo alle realtà fino a 5 addetti (compreso l’associante) appare penalizzante e soprattutto in palese contraddizione rispetto all’intento di contrastare gli artifizi elusivi. Solitamente gli abusi si realizzano soprattutto nelle piccole realtà aziendali e non in quelle di rilevanti dimensioni.

Provo a riepilogare le novità in arrivo sul fronte dell’art. 18 Legge 300/1970 (cd Statuto dei lavoratori), ma qui sono arrugginito..e perdonerete se dico fesserie..
 Regime attuale.
Sino ad oggi il licenziamento, in considerazione dei suoi connessi ed evidenti costi sociali, è una misura che può essere adottata solo in extrema ratio, in presenza dei requisiti di gravità voluti dalla legge, ai sensi degli artt. 2119 c.c. e art 1 della Legge 604/1996. L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori prevede che il giudice, una volta valutato che il licenziamento è illegittimo (in quanto senza causa, o senza giustificato motivo soggettivo od oggettivo, oppure discriminatorio o nullo) ordina al datore di lavoro, nelle aziende con oltre 15 dipendenti, il reimpiego del lavoratore e il risarcimento del danno da questi subito, con l’aggiunta del pagamento di un indennizzo parametrato agli anni di durata del giudizio. Si consente al lavoratore di rinunciare alla reintegrazione e di chiedere il pagamento di una indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità della sua retribuzione globale di fatto da sommarsi all’indennità risarcitoria (tutela reale). Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, invece, laddove il Giudice dichiari illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere tra la riassunzione del lavoratore entro tre giorni ovvero, in alternativa, il pagamento di un’indennità (da un minimo di 2,5 a 6 mensilità, somma variabile in relazione all’anzianità di servizio… cd tutela obbligatoria)

Cosa propone il Governo.
Il Disegno attualmente in discussione prevede:
a) la tutela reale per le fattispecie dei licenziamenti discriminatori (per motivi politici, sindacali, religiosi, razziali, di lingua e di sesso), dei licenziamenti intimati in costanza di matrimonio, ovvero in violazione dei divieti di cui all'art. 54 D.Lgs. 151/2001, ovvero  determinati da un motivo illecito ex art. 1345 c.c.. La tutela assicurata vale anche per i dirigenti e si estende a tutte le imprese, compreso quelle con un numero inferiore ai 15 dipendenti; Questa è la vera novità…
b) il rinvio al giudice per i licenziamenti disciplinari (condotta colposa o manchevole del dipendente). In tal caso sarà l’organo giudicante a decidere per il reintegro "nei casi gravi" (fatto contestato non commesso o punibile con una sanzione conservativa) o per l'indennità variabile da un minimo di 15 sino ad un massimo di 24 mensilità, tenendo conto dell'anzianità di servizio;
c) il mero indennizzo per i licenziamenti economici (per ragioni attinenti all’attività o all’organizzazione dell’impresa o del lavoro…praticamente il “si volam” dei padri latini..). Per tale fattispecie il giudice che “accerta” la insussistenza del giustificato motivo oggettivo contestato dal datore di lavoro,  può solo stabilire un indennizzo variabile da un minimo di 15 a un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (occhio a questo di fatto..).
            L'indennità è modulata dal giudice tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, delle iniziative assunte da questi per la ricerca di un nuovo lavoro (e questa la voglio proprio vedere…come diavolo fa un giudice a valutare questa cosa che ha una marea di situazioni, anche famigliari, che incidono su questa variabile…).

Criticità della riforma. Da un lato il vertice del Welfare afferma di volere che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diventi quello  “ migliore”, quello da prendere come riferimento nella vita, dall’altro, con aberrante incoerenza e superficialità, lo spunto della sua reale forza attuale, la stabilità, requisito che peraltro lo contraddistingue rispetto agli altri strumenti contrattuali di assunzione, monetizzando di fatto l’operatività del sistema di tutele,  oggi reale ed obbligatoria, partorito dal nostro legislatore negli anni settanta, in difesa della parte debole contraente che oggi non è più vista tale, ma semplice merce suscettibile di valutazione economica. Sono contrario a questo aberrante svilimento della dignità delle donne e degli uomini lavoratori che li getta nella bolgia delle insicurezze del futuro proprio e dei propri figli, dove già la vita moderna disgrega il tessuto famigliare ed educativo. Chi fa questa riforma è un dipendente dello stato che ha già la pensione, un titolo Senatoriale regalato per dargli una legittimazione Parlamentare e guadagna, in un anno, quanto noi in una vita di lavoro…e noi ci siamo impegnati quanto lui per questo paese, ma le opportunità di base sono state diverse…

domenica 19 febbraio 2012

ALL'AMICO GEGE CHE STA LOTTANDO PER LA VITA....




CIAO GEGE...DA GIORNI SONO LI' DA TE AL MAGGIORE E IERI LA NOTIZIA PIU' BELLA...TI SEI SVEGLIATO, HAI RICONOSCIUTO PAPA' E MAMMA, HAI RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE DEL PAPA' CON UN CENNO DEL DITO E TI SEI RIADDORMENTATO ESAUSTO DOPO CHE SEI USCITO DAL COMA FARMACOLOGICO...VEDIAMO SE OGGI RIUSCIRAI A RESPIRARE SENZA AUSILIO...IL CAMMINO SARA' ANCORA LUNGO MA NOI SIAMO QUI AD ASPETTARTI..VERAMENTE TUTTA SASSO TI ASPETTA, DOPO LO SCHIANTO PAUROSO NON PUOI IMMAGINARE QUANTA GENTE HA CHIAMATO E HA DATO MANIFESTAZIONI DI AFFETTO...IL TUO FB E' STRAPIENO...TI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE...UN ABBRACCIO IN PARTICOLARE DA LUCA E MARGHERITA, ANCHE LORO RIMASTI MOLTO SCOSSI..TI ASPETTANO A PRANZO, COME SEMPRE...




 ORA VADO AL CONGRESSO, SENZA TE MALVOLENTIERI, MA PER TE, CHE TI SEI SBATTUTO COME UN PAZZO, COME SEMPRE IN TUTTE LE COSE CHE FAI E IN CUI CREDI, CERCHEREMO DI FARTI FARE IL PIENO DI VOTI...SEMPLICEMENTE PERCHE' LO MERITI...DIREMO POI A RITA DI FARTI SAPERE IL RISULTATO...BOIA A CHI MOLLA E TU SEI UN GRANDE...

sabato 11 febbraio 2012

GUIDO FANTI...SINDACO CHE, INSIEME A DOZZA, FECE DI BOLOGNA UNA GRANDE CITTA'...

Guido Fanti 

LEGGO CHE LE ISTITUZIONI PIANGONO TUTTE...IN REALTA' AVREBBERO DOVUTO IMPARARE MOLTISSIMO DA QUESTA CLASSE POLITICA MA NON L'HANNO MAI FATTO E ORAMAI E' GIA' TROPPO TARDI...ADDIO SINDACO, I BOLOGNESI LA RIMPIANGERANNO PER MOLTISSIMI ANNI ANCORA...